GERMANIA – PRINCIPALI NOVITA´ INTRODOTTE NEL CODICE CIVILE TEDESCO A CAUSA DEL COVID-19

18 May , 2020 Articles

Con una procedura rapida il legislatore tedesco ha approvato, nell’ultima settimana di marzo, modifiche di ampia portata al Codice Civile tedesco (BGB) con il pacchetto giustizia Covid-19. La relativa legge è entrata in vigore il 1° aprile 2020.

La modifica principale riguarda l’art. 240 EGBGB (legge introduttiva al Codice Civile tedesco). Il nuovo art. 240 § 1 EGBGB è valido inizialmente fino al 30 giugno 2020: tra le nuove disposizioni dovute al Coronavirus risalta in primo luogo il diritto temporaneo di rifiuto dell’esecuzione. Sulla base del § 1 comma 1 e 2 dell’art. 240 EGBGB, i consumatori e i piccoli imprenditori possono rifiutare l’adempimento di prestazioni, se l’impossibilità del loro adempimento è dovuta al Coronavirus e se riguarda un rilevante rapporto obbligatorio continuativo (Dauerschuldverhältnis). La disposizione è semi obbligatoria ai sensi del § 1 comma 5 dell’art. 240 EGBGB, nel senso che essa non può essere derogata a sfavore del debitore.

Da notare che il § 4 comma 1 Nr. 1 dell’art. 240 EGBGB prevede la possibilità di prorogare, tramite decreto-legge, il termine di durata del diritto di rifiuto dell’esecuzione sino al 30 settembre 2020, qualora l’attività economica di un rilevante numero di imprese dovesse rimanere gravemente compromessa o se la crisi continuerà ad avere un significativo impatto negativo sull’occupazione di un gran numero di persone anche dopo che le misure emergenziali approvate saranno scadute.

Con il diritto di rifiuto dell’adempimento, il debitore può impedire l’esecutività della controprestazione, ovvero il reintegro della morosità e l’eventuale risarcimento del danno dovuto a causa della morosità. Il diritto di rifiutare l’esecuzione ha un effetto sospensivo e deve essere fatto valere dal debitore in forma di eccezione.

La disposizione in questione non è tuttavia priva di rischi. Infatti, gli obblighi da adempiere non scadono ed i debiti continuano ad accumularsi. Dopo il 30 giugno 2020 (o il 30 settembre 2020 in caso di proroga), il debitore sarà tenuto a saldare tutti i debiti contratti e si troverà quindi improvvisamente esposto ai vecchi debiti derivanti dal periodo del Coronavirus, oltre a quelli correnti. Questo effetto può evidentemente determinare un sovraccarico di debiti, a meno che il creditore e il debitore non concludano accordi di pagamento rateale.

Il comma 3 dell’art. 240, § 1, EGBGB esclude poi il diritto di rifiuto dell’adempimento in determinate situazioni. Ciò si basa sulla considerazione che il diritto di rifiutare l’adempimento rappresenta una (seppur temporanea) grave violazione dei diritti e dei doveri tutelati dai diritti fondamentali, in particolare la libertà contrattuale di cui all’articolo 2 comma 1° della Legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania (Grundgesetz). Pertanto, il diritto di rifiutare l’adempimento non si applica se la corrispondente rinuncia temporanea all’adempimento da parte del creditore è da ritenersi altrettanto irragionevole quanto la prestazione di adempimento per il debitore.

Infine, è importante notare che ai sensi del § 1 comma 4 dell’art. 240 EGBGB, il diritto di rifiutare l’adempimento non può essere fatto valere nell’ambito di contratti di locazione, di leasing, di mutui e di lavoro. La nuova legge varata al riguardo contiene diverse e specifiche disposizioni. In particolare, i conduttori e gli affittuari non possono far riferimento al diritto di rifiutare la prestazione ai sensi del § 2. In caso di ritardi nel pagamento dei canoni dovuta al Coronavirus, è stata esclusa solo la possibilità di risolvere il contratto mediante disdetta (straordinaria).

Alexander Gebhard