INTRODOTTA NUOVA IPOTESI DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

20 Lug , 2020 Articoli

Con l’intento di favorire la risoluzione conciliativa di controversie che, prevedibilmente, risulteranno nel prossimo futuro sempre più numerose a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il legislatore italiano, con il D.L. 28/2020, ha introdotto un nuovo caso di mediazione obbligatoria inserendo un nuovo comma (il 6 ter) nell’art. 3 del D.L. 6/2020 (convertito nella legge 13/2020).

Tale comma recita testualmente: «Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda». Ricordiamo che il comma 6 bis prevede che il rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia debba sempre essere valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore (ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c.).

Tra le controversie che rientrano nell’applicazione del nuovo comma, vi sono per esempio le azioni di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione nonché per eccessiva onerosità sopravvenuta a causa delle misure di contenimento.

Rientrano inoltre nell’applicazione della disposizione tutte le controversie che sorgeranno in relazione a contratti che non siano stati adempiuti, o non siano stati eseguiti correttamente, a causa della normativa emergenziale. In quest’ultimo caso vi è da rilevare che, se a seguito dell’instaurazione di un giudizio da parte di un creditore senza il preventivo esperimento della mediazione specialmente quando egli non è stato messo in anticipo a conoscenza delle difese del convenuto, sarà quest’ultimo a dover eccepire di non aver potuto adempiere al contratto in conseguenza dell’adempimento delle misure di contenimento e il giudice dovrà dare alle parti il termine per iniziare la procedura di mediazione.

In realtà appare evidente che alcune controversie interessate dalle valutazioni di cui al comma 6 bis riguardano materie già devolute alla mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, D.lgs 28/2010 (come locazioni o affitto d’azienda) ovvero risultano già assoggettate all’ulteriore condizione di procedibilità rappresentata dalla negoziazione assistita (per esempio domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme, purché non eccedenti 50.000 euro).

La condizione di procedibilità sarà comunque ritenuta rispettata qualora la mediazione abbia avuto esito negativo o qualora a seguito di regolare notificazione dell’istanza di mediazione alla controparte, questa non si sia presentata o non abbia accettato di partecipare.

Alexander Gebhard