UDIENZE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS: TREVISO 1 – MILANO (MA ANCHE TORINO, FIRENZE, ROMA, ETC.) 0

4 May , 2020 Articles

Il Decreto Legge n. 18/2020 ha previsto (art. 83, comma 7, lettere f) e h) che gli uffici giudiziari prevedano lo svolgimento delle udienze civili fissate sino al 30 giugno 2020 tramite collegamento da remoto (per le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti) o tramite trattazione scritta (per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti).

CSM e CNF hanno approvato due Protocolli per la disciplina unitaria delle udienze da remoto, fornendo indicazioni sulle modalità pratiche di attuazione delle predette norme. Molti Tribunali hanno poi emesso a loro volta linee guida e protocolli sul tema.

Nelle norme non si raccomanda una modalità rispetto all’altra, essendo lasciata la scelta, pare di capire, ai singoli Tribunali o anche alle singole sezioni.

Abbiamo analizzato alcuni provvedimenti dei vari Tribunali per capire la linea adottata e sembra esserci una predilezione per la trattazione scritta delle udienze.

Nelle Linee Guida emesse dal Presidente del Tribunale di Milano il 10 aprile 2020, si legge che dai Presidenti di sezione “sono state avanzate indicazioni volte a comprendere nell’attività che sarebbe possibile attuare – principalmente nelle forme stabilite dalla lettera h) [ovvero con le forme della trattazione scritta] del comma 7 dell’art. 83 D.L. 18/20 – lo svolgimento a remoto dell’attività di ammissione prove e di precisazione delle conclusioni […]”.

Nelle Linee guida per la trattazione dei procedimenti “urgenti” ex art. 83, comma 3° lett. a) d.l. 18/2020 (settore civile) emesse dal Presidente del Tribunale di Torino il 23 marzo 2020, è specificamente indicato di svolgere le udienze tramite trattazione scritta; solo “qualora non sia possibile la trattazione mediante scambio di note scritte, il giudice potrà disporre la trattazione dell’udienza mediante collegamento da remoto, ai sensi della lettera f), comma 7° art. 83”.

Nel decreto del Presidente del Tribunale di Firenze del 9 aprile 2020 si legge che “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti avvenga ai sensi dell’art. 83 comma 7 lett. h DL 18/20 mediante lo scambio e il deposito in PCT di note scritte”. “Le udienze in cui, per i provvedimenti da adottare o per gli incombenti da espletare, è essenziale che compaiono soggetti terzi rispetto agli avvocati (quali ad esempio le parti o i testi) verranno preferibilmente celebrate in modalità telematica e da remoto mediante l’applicativo Teams”.

Nelle “Disposizioni organizzative per il periodo dal 16.4 al 11.5.2020 in attuazione art.83 D.L. 17.3.2020 n.18 come integrato da art.36 D.L. 8.4.2020 n.23” emesse dal Presidente del Tribunale di Monza il 9 aprile 2020, è indicato di “privilegiare, ai sensi della lettera h dell’art.83 comma 7, la “trattazione scritta” unicamente telematica, senza udienza, quando la stessa non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti”; “nell’impossibilità della trattazione scritta, prevedere prioritariamente, ai sensi della lettera f dell’art.83 comma 7, la gestione “da remoto” delle udienze che non richiedano presenza di
soggetti diversi da parti e difensori, con collegamenti mediante utilizzo di Consolle PCT”.

Il Presidente del Tribunale di Roma, con provvedimento del 20 marzo 2020, ha stabilito che “con decorrenza immediata e fino al 15 aprile 2020 le cause civili riconducibili alle ipotesi indicate nell’art. 83, lett. a), decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ove non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, saranno trattate, di regola, con le modalità dell’udienza scritta previste nell’art. 83, comma 7, lett. h), d.l. citato”.

In linea con quanto emerge dai provvedimenti sopra indicati, i primi decreti di rinvio e fissazione d’udienze (anche in base ad un rapido sondaggio tra colleghi, sondaggio senza nessuna pretesa di natura statistica e scientifica), evidenziano questa predilezione degli organi giudiziari per la trattazione scritta delle udienze, invece che per quella orale da remoto.

Un solo provvedimento ci è giunto di fissazione d’udienza telematica da remoto, provvedimento del Tribunale di Treviso che, pertanto, pubblichiamo.

Quale è la causa di questa predilezione?

Il provvedimento del Tribunale di Roma sopra citato fornisce una motivazione: “rilevato che, allo stato, l’udienza con collegamento da remoto è di difficile attuazione sia per ragioni tecniche che per la non ancora intervenuta regolamentazione dei sistemi di collegamento; considerato che, al contrario, l’udienza con trattazione scritta – benché non applicabile, per espresso limite normativo, a in tutti i procedimenti nei quali è richiesta anche la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti- è di più facile attuazione e consente di perseguire adeguatamente la duplice finalità della norma (contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria)”.

La motivazione fornita ci pare apodittica: non si comprende quali siano le ragioni tecniche (basta un pc ed una connessione ad internet) mentre la regolamentazione dei sistemi di collegamento c’è già stata: il Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia (D.G.S.I.A) ha adottato un provvedimento già in data 10 marzo 2020 (quindi prima dell’emanazione del provvedimento del Tribunale di Roma), poi sostituito da un ulteriore provvedimento in data 20 marzo, con cui ha indicato quali software per lo svolgimento delle udienze da remoto Skype for Business e Teams, precisando che “i collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell’ufficio o personali utilizzano infrastrutture di quest’amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia”.

Quali, dunque, le vere ragioni sottese alla diffidenza verso i sistemi di collegamento da remoto? La diffidenza verso le nuove tecnologie? La naturale propensione umana ad utilizzare strumenti già noti? Il timore che vi possano essere problemi di connessione tali da vanificare la regolare tenuta dell’udienza? La paura di problemi per la sicurezza dei dati (nonostante le indicazioni del DGSIA)?

Non possiamo saperlo ma auspichiamo che il sistema giustizia colga questa opportunità che si è presentata, traendo dalla situazione tragica ed emergenziale nella quale si trova il nostro Paese, spunto per un’innovazione tecnologica utile e magari necessaria anche in futuro.

Tra l’altro, ci pare che la trattazione delle udienze in videoconferenza sarebbe proprio la modalità da prediligere rispetto alla trattazione scritta, dato che nel nostro ordinamento è (ancora) vigente il principio di cui all’art. 180 c.p.c., ai sensi del quale la trattazione della causa è orale. E sappiamo bene che l’immediatezza, la concentrazione, la sintesi, il confronto diretto col Giudice e con l’altra parte durante un’udienza di discussione non possono essere in alcun modo realizzarsi attraverso il deposito di note scritte.

Milano, 4 maggio 2020

Laura Mantelli

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